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 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C. 40 del 21/04/2015)


Anno 2016

L'IMU (Imposta Municipale propria) rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC, ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

A partire dal 01/01/2014, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, l'IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

  • abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purché l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

  • l’unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 

  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008). 

  • casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ai commi 678 e 708 dell'art. 1 delle Legge 147/2013. 

  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permanga tale condizione e purché non siano, in ogni caso, locati. 

     

    A partire dal 01/01/2016, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), inoltre, l'IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

    • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile

    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica

    • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.


       

      ALIQUOTE IMU 2016:

      Il comma 26 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone il divieto di aumenti, per l'anno 2016, dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale divieto non si applica tuttavia alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Di seguito si propone un riepilogo delle aliquote IMU deliberate dal Comune di Guastalla per l'anno 2016. Per informazioni più dettagliate si rimanda al testo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2016  , di approvazione delle aliquote e disciplina regolamentare per l'anno in corso.

       

       

      TIPOLOGIA D'IMMOBILE

      ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE

      RISERVA ALLO STATO

      Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze

      4,9 x mille

      0

      Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado in linea retta e pertinenze*

      7,6 x mille

      0

      Fabbricati ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze (compresi fabbricati vuoti, locati e a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero che non rientrano nei casi di esenzione, quelli regolarmente assegnati dagli ex IACP)**

      9 x mille

      0

      Immobili (fabbricati, terreni ed aree edificabili) diversi dai precedenti

      8,6 x mille

      0

      Aliquota ordinaria per immobili di categoria "D" non rurali strumentali

      8,6 x mille

      7,6 x mille

       

       

      * ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL I° GRADO IN LINEA RETTA E PERTINENZE:

      Aliquota 7,6 x mille: applicabile agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (massimo 3, una per tipo C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi abbia la propria residenza anagrafica e che vi dimori abitualmente. La dichiarazione di sussistenza dei requisiti andrà presentata compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2016 e, in assenza di variazioni, rimarrà valida anche per gli anni successivi.

      ATTENZIONE: La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha inoltre previsto, dal 1/1/2016, un'Aliquota pari 7,6 x mille con base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che:

      • il comodatario vi abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente

      • il contratto di comodato sia regolarmente registrato

      • il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia (oltre eventualmente alla propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9)

      • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

      Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU, su modello di cui all'art. 9, c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

      **FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO, ai sensi dell'art. 2 comma 3, L. 431 del 9/12/1998 o CONCORDATO dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015. Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2016.


       

      DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00

      IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.

       

      TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMU 2016:

      ACCONTO 2016: da versare entro il 16/06/2016.

      SALDO 2016: da versare entro il 16/12/2016.

      MODALITA' DI VERSAMENTO:

      Il versamento del tributo va effettuato tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

      3912: IMU abitazione principale Comune (solo per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze) 
      3916: IMU aree fabbricabili Comune 
      3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D) 
      3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato  
      3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune  

      Il codice catastale del comune di Guastalla da indicare nell'F24 è E253.

      Come si calcola la base imponibile IMU


       

      VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL CALCOLO IMU 2016

      Con deliberazione n. 109 del 10/11/2015 sono stati stabiliti i valori di riferimento per le aree fabbricabili situate nel Comune di Guastalla ai fini del calcolo dell'imposta IMU.

      Tali valori sono confermati per l'anno 2016.

      Tabella riassuntiva valori aree fabbricabili