IMU - Imposta Municipale Propria
ANNO 2013
Il D.L. n° 102 del 31/08/2013 , convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 124 del 28/10/2013, ha definitivamente disposto all'articolo 1 l'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013 confermando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n° 54/2013 , convertito, con modificazioni, dalla L. n° 85/2013 per le seguenti tipologie di immobili:
- abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali.
Dal corrente anno 2013 inoltre non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 380 lett. F della Legge 24/12/2012 n. 228.
NOVITA' SALDO IMU 2013 E "MINI IMU"
Il Decreto Legge n° 133 del 30/11/2013 art. 1 ha disposto l'abolizione della 2° rata IMU 2013 per i seguenti immobili:
- Abitazione principale e relative pertinenze (una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C02, C06 e C07), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09; a tal fine si considerano equiparate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
- Anziani e disabili: E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Cittadini italiani residenti all’estero: E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.
- Coniugi separati: Si tratta della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 12 quinquies, DL16/2012) che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.
- Fabbricati abitativi delle cooperative edilizia proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari.
- Fabbricati di proprietà di militari e forze dell’ordine nei limiti di una unità immobiliare, non locata. (D.L. 31/08/2013 N. 102).
Si ricorda che le abitazioni principali di categoria A01, A08 ed A09, oltre alle relative pertinenze, pagano l’imposta nei modi ordinari.
Inoltre non è dovuta la seconda rata dell’imposta per:
- I terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale;
- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.
PER GLI IMMOBILI PER I QUALI NON VIGE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO, LO STESSO ANDRA' ESEGUITO ENTRO IL 16/12/2013.
DI SEGUITO SI PUBBLICA UNA NOTA CONTENENTE I PRIMI CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA MINI IMU, IL CUI PAGAMENTO E' FISSATO AL 24/01/2014.
INFORMATIVA SULLA MINI IMU
FAQ MINI IMU_Ministero dell'Economia e delle FinanzeDi seguito si riassumono le aliquote deliberate dal comune di Guastalla per l'anno 2013, da applicare per il versamento a saldo con conguaglio sulla rata d'acconto. Per informazioni dettagliate in merito all'applicazione di dette aliquote è necessario consultare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2013.
TIPOLOGIA D'IMMOBILE |
ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE |
RISERVA ALLO STATO |
---|---|---|
Abitazione principale e pertinenze |
0,49% |
0 |
Abitazione e pertinenze tenute a disposizione da anziano o disabile con residenza in struttura sanitaria protetta |
0,4% |
0 |
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado e pertinenze |
0,76% |
0 |
Immobili ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze |
0,9% |
0 |
Fabbricati rurali strumentali di categoria diversa dalla "D" |
0,1% |
0 |
Fabbricati rurali strumentali di categoria "D" |
0,2% |
0,2% |
Aliquota ordinaria per immobili diversi dai precedenti |
0,86% |
0 |
Aliquota ordinaria per immobili di categoria "D" non rurali strumentali |
0,86% |
0,76% |
MODALITA' DI VERSAMENTO:
Il versamento del tributo va effettuato tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per mille)
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (calcolo acconto 2013 con aliquota dell'1 per mille).
Il codice catastale del comune di Guastalla da indicare nell'F24 è E253.