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IMU - Imposta Municipale Propria


ANNO 2013

Il D.L. n° 102 del 31/08/2013  , convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 124 del 28/10/2013, ha definitivamente disposto all'articolo 1 l'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013 confermando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n° 54/2013 , convertito, con modificazioni, dalla L. n° 85/2013 per le seguenti tipologie di immobili

- abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;

- terreni agricoli;

- fabbricati rurali.

Dal corrente anno 2013 inoltre non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 380 lett. F della Legge 24/12/2012 n. 228.

 

NOVITA' SALDO IMU 2013 E "MINI IMU"

Il Decreto Legge n° 133 del 30/11/2013 art. 1  ha disposto l'abolizione della 2° rata IMU 2013 per i seguenti immobili:

  • Abitazione principale e relative pertinenze (una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C02, C06 e C07), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09; a tal fine si considerano equiparate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
  • Anziani e disabili: E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Cittadini italiani residenti all’estero: E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Coniugi separati: Si tratta della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 12 quinquies, DL16/2012) che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.
  • Fabbricati abitativi delle cooperative edilizia proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari.
  • Fabbricati di proprietà di militari e forze dell’ordine nei limiti di una unità immobiliare, non locata. (D.L. 31/08/2013 N. 102).

Si ricorda che le abitazioni principali di categoria A01, A08 ed A09, oltre alle relative pertinenze, pagano l’imposta nei modi ordinari.

Inoltre non è dovuta la seconda rata dell’imposta per:

  • I terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
  • I fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.

PER GLI IMMOBILI PER I QUALI NON VIGE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO, LO STESSO ANDRA' ESEGUITO ENTRO IL 16/12/2013.

DI SEGUITO SI PUBBLICA UNA NOTA CONTENENTE I PRIMI CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA MINI IMU, IL CUI PAGAMENTO E' FISSATO AL 24/01/2014.

INFORMATIVA SULLA MINI IMU

FAQ MINI IMU_Ministero dell'Economia e delle Finanze

Di seguito si riassumono le aliquote deliberate dal comune di Guastalla per l'anno 2013, da applicare per il versamento a saldo con conguaglio sulla rata d'acconto. Per informazioni dettagliate in merito all'applicazione di dette aliquote è necessario consultare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2013.

TIPOLOGIA D'IMMOBILE

ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE

RISERVA ALLO STATO

Abitazione principale e pertinenze

0,49%

0

Abitazione e pertinenze tenute a disposizione da anziano o disabile con residenza in struttura sanitaria protetta

0,4%

0

Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado e pertinenze

0,76%

0

Immobili ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze

0,9%

0

Fabbricati rurali strumentali di categoria diversa dalla "D"

0,1%

0

Fabbricati rurali strumentali di categoria "D"

0,2%

0,2%

Aliquota ordinaria per immobili diversi dai precedenti

0,86%

0

Aliquota ordinaria per immobili di categoria "D" non rurali strumentali

0,86%

0,76%

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il versamento del tributo va effettuato tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per mille)
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (calcolo acconto 2013 con aliquota dell'1 per mille).

Il codice catastale del comune di Guastalla da indicare nell'F24 è E253.