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TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C. 40 del 21/04/2015)

 

dal 01/01/2014 la TARI sostituisce il TARES-Tributo sui rifiuti e sui servizi

 

Anno 2023


 

La legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, ha istituito dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La TARI (Tassa sui Rifiuti) rappresenta una delle due componenti riferite ai servizi (insieme al TASI), è posta a carico dell'utilizzatore dell'immobile ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi udo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES applicata nel 2013.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. 

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992; il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura precentuale deliberata dalla provincia sull'importo dello stesso. Per l'anno 2022 tale percentuale è del 5%, come da Decreto del Presidente della Provincia

La disciplina dettagliata per l'applicazione della TARI, anche con riferimento alle riduzioni previste ed ai tempi di presentazione delle relative richieste, è contenuta nel REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2023

PROSPETTO TARIFFE TARI 
(approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2023)

 

RIDUZIONI DELLA TASSA:

Sono previste riduzioni della tassa, ottenibili dietro presentazione di apposita richiesta redatta sul modello predisposto dal comune, per le seguenti casistiche:

 

UTENZE DOMESTICHE (art. 10 Regolamento Comunale TARI):
- abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo;
- distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 1000 metri;
- abitazioni tenute a disposizione, vuote ma con almeno un'utenza attiva
- nuclei familiari composti da persone di età non inferiore ai 65 anni e con reddito lordo complessivo pro capite inferiore o uguale a € 9.255,20 (limite confermato senza modifiche rispetto al 2015);
- compostaggio domestico (v. disciplinare approvato con Deliberazione G.C. 98 del 28/10/2014 ).

 

UTENZE NON DOMESTICHE (artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale TARI):
- attività stagionali;
- avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani ;
- esenzione o riduzione  superfici per produzione  rifiuti speciali

 

RISCOSSIONE:

PER L'ANNO 2023 LA RISCOSSIONE AVVERRA' IN 2 RATE: 
PRIMA RATA con scadenza 31/10/2023, per il versamento del 50% del tributo comunale e provinciale;
SECONDA RATA con scadenza 31/03/2024, per il versamento del restante 50% del tributo comunale e provinciale, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

 

IL CONTRIBUENTE RICEVERA' APPOSITO AVVISO DI PAGAMENTO, EMESSO DAL COMUNE, CONTENENTE I CONTEGGI DEL TRIBUTO ED ALLEGATO IL MODELLO F24 PRECOMPILATO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO. SI PONE L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO RISPETTANDO ESATTAMENTE I DATI INDICATI SULL'F24, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL CODICE FISCALE, IL CODICE TRIBUTO, IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE E L'IMPORTO, IN MODO DA EVITARE ERRONEE IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO.

E' POSSIBILE RICHIEDERE L'INVIO TRAMITE MAIL SCRIVENDO ALL'UFFICIO TRIBUTI SPECIFICANDO L'INTESTATARIO DELL'UTENZA TARI.

 

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:

Normativa TARI (in vigore dal 01/01/2014) 

 

MODULISTICA per UTENZE DOMESTICHE:

Denuncia di occupazione immobili ad uso domestico TARI 

Denuncia cessazione occupazione immobili ad uso domestico TARI 

Denuncia variazione componenti del nucleo familiare TARI

Richiesta riduzione/esenzione TARI 

RINNOVO richiesta riduzione per compostaggio domestico

Richiesta rimborso TARI

Modulo Reclamo TARI

Modulo richiesta informazioni e rettifica importi addebitati TARI

 

MODULISTICA per UTENZE NON DOMESTICHE:

Denuncia di occupazione/variazione  locali utenze NON domestiche TARI

Denuncia cessazione occupazione locali uso NON domestico TARI 

Richiesta esenzione/riduzione utenze NON domestiche TARI

Richiesta rimborso TARI

Modulo Reclamo TARI

Modulo richiesta informazioni e rettifica importi addebitati TARI

 

LINK UTILI: