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IMU - Imposta Municipale Propria

 

Anno 2014

La legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, ha istituito dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. L'IMU (Imposta Municipale propria) rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC, ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

Alla luce delle recenti novità normative, dal 01/01/2014 l'IMU non è più dovuta per le seguenti fattispecie:

  • abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purché l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
  • l’unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008). 
  • casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. 
  • restano vigenti tutte le ulteriori esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di IMU.

 

Le aliquota e la disciplina regolamentare per l'anno 2014 sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2014 , e si riassumono qui di seguito.

TIPOLOGIA D'IMMOBILE

ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE

RISERVA ALLO STATO

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze

4,9 x mille

0

Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado e pertinenze

7,6 x mille

0

Fabbricati ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze (compresi fabbricati vuoti, locati e a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero, quelli regolarmente assegnati dagli ex IACP)

9 x mille

0

Immobili (fabbricati, terreni ed aree edificabili) diversi dai precedenti

8,6 x mille

0

Aliquota ordinaria per immobili di categoria "D" non rurali strumentali

8,6 x mille

7,6 x mille

DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00

IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.