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TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C. 40 del 21/04/2015)

 

dal 01/01/2014 la TARI sostituisce il TARES-Tributo sui rifiuti e sui servizi


Anno 2016


 

La legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, ha istituito dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La TARI (Tassa sui Rifiuti) rappresenta una delle due componenti riferite ai servizi (insieme al TASI), è posta a carico dell'utilizzatore dell'immobile ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi udo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES applicata nel 2013.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. 

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992; il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura precentuale deliberata dalla provincia sull'importo dello stesso. Per l'anno 2015 tale percentuale è del 5%, come da Decreto del Presidente della Provincia n. 99 del 29/06/2015.

 

La disciplina dettagliata per l'applicazione della TARI, anche con riferimento alle riduzioni previste ed ai tempi di presentazione delle relative richieste, è contenuta nel REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2016.

 

PROSPETTO TARIFFE TARI
(approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2016)