IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C.16 del 18/02/2020)
Anno 2020
La Deliberazione di Consiglio Comunale numero 22 del 23/09/2020 ha approvato per l'anno 2020 le aliquote di seguito riportate e presenti in modo dettagliato nella delibera stessa.
TIPOLOGIA D'IMMOBILE |
ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE |
RISERVA ALLO STATO |
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Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze |
4,9 x mille |
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Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado in linea retta e pertinenze* |
7,6 x mille |
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Fabbricati ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze (compresi fabbricati vuoti, locati e a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero che non rientrano nei casi di esenzione, quelli regolarmente assegnati dagli ex IACP)** |
9 x mille |
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Immobili (fabbricati, terreni ed aree edificabili) diversi dai precedenti |
8,6 x mille |
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Aliquota ordinaria per immobili di categoria "D" non rurali strumentali |
8,6 x mille |
7,6 x mille |
Fabbricati rurali strumentali | 1,0 per mille | |
Fabbricti di proprietà di imprese costruttrici destinati alla vendita | 2,5 per mille |
* ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL I° GRADO IN LINEA RETTA E PERTINENZE:
Aliquota 7,6 x mille: applicabile agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (massimo 3, una per tipo C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi abbia la propria residenza anagrafica e che vi dimori abitualmente. La dichiarazione di sussistenza dei requisiti andrà presentata compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2020 e, in assenza di variazioni, rimarrà valida anche per gli anni successivi.
ATTENZIONE: La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha inoltre previsto, dal 1/1/2016, un'Aliquota pari 7,6 x mille con base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che:
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il comodatario vi abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente
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il contratto di comodato sia regolarmente registrato
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il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia (oltre eventualmente alla propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9)
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il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU, su modello di cui all'art. 9, c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
**FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO, ai sensi dell'art. 2 comma 3 e art. 5 comma 1, L. 431 del 9/12/1998 o CONCORDATO dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015. Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2020.
DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00
IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019
Si ricorda inoltre che in base al Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 art. 177 è prevista un'esenzione IMU per il settore turistico:
"Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico 1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265."
Per effettuare il calcolo IMU:
La Dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
Il termine ultimo per la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU 2019 è il 31/12/2020.
E' possibile inviare la dichiarazione tramite email: tributi@comune.guastalla.re.it o PEC guastalla@cert.provincia.re.it oppure consegnarla all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico ) che RICEVE IL PUBBLICO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARE CON EMAIL urp@comune.guastalla.re.it O NUMERO VERDE 800 305 950.
COMUNICAZIONI PER USUFRUIRE DI ALIQUOTE AGEVOLATE
Per poter beneficiare delle aliquote agevolate deliberate dal Consiglio Comunale, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi.
La fruizione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.
La comunicazioni presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati. Le Comunicazioni per le aliquote agevolate sono da presentare, a pena di decadenza dell’agevolazione, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono persi i requisiti.
Per il momento ricevibili solo tramite email: tributi@comune.guastalla.re.it o PEC guastalla@cert.provincia.re.it
VERSAMENTI
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.
Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta dovuta:
Codice comune: E253
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3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A9 relative pertinenze
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3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo se fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
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3914: IMU terreni agricoli
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3916: IMU aree fabbricabili
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3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
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3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10) quota Stato
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3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10) quota Comune
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3939: IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - Comune (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29/E del 29 maggio 2020)
Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 12 di imposta annua.
INAGIBILI DA SISMA 2012
Il DL 123/2019 all'art.. 9-vicies quinquies prevede
(( (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) ))
((1. Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i Comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e' prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Come si calcola la base imponibile IMU
CALCOLATORE ANUTEL 2020
VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL CALCOLO IMU 2020
Con deliberazione n. 109 del 10/11/2015 sono stati stabiliti i valori di riferimento per le aree fabbricabili situate nel Comune di Guastalla ai fini del calcolo dell'imposta IMU.
Il termine ultimo per la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU 2019 è il 31/12/2020.
E' possibile inviare la dichiarazione tramite email: tributi@comune.guastalla.re.it o PEC guastalla@cert.provincia.re.it oppure consegnarla all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico ) che RICEVE IL PUBBLICO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARE CON EMAIL urp@comune.guastalla.re.it O NUMERO VERDE 800 305 950.
NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:
Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU
Normativa specifica IMU in vigore dal 01/01/2014
D.Lgs. 504/1992 (solo per gli articoli espressamente richiamati per l'IMU)
Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 18/05/2012
TERREMOTO MAGGIO 2012 - Riflessi sull'IMU
MODULISTICA:
Dichiarazìone IMU - modello e istruzioni
Dichiarazione IMU-TASI enti non commerciali
Dichiarazione Inagibilità/Inabitabilità
Dichiarazione Comodato d'uso gratuito
Cessazione comodato d'uso gratuito
Dichiarazione locazione a canone concordato o concertato
Versamento con F24 - Modello e Istruzioni per la compilazione
Versamento per italiani residenti all'estero
Richiesta Rimborso IMU
Comunicazione di versamento dell’imposta municipale propria (Imu) per conto di contitolari
LINK UTILI:
CALCOLO IMU ON LINE
DICHIARAZIONE IMU on line (software Anutel)
Delibera 109/2015 - valori aree fabbricabili 2015
IMU 2017 Comune di Guastalla
IMU 2016 Comune di Guastalla