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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C. 40 del 21/04/2015)


Anno 2019

L'IMU (Imposta Municipale propria) rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC, ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

A partire dal 01/01/2014, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, l'IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

 

  • abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purché l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

  • l’unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 

  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008). 

  • casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ai commi 678 e 708 dell'art. 1 delle Legge 147/2013. 

  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permanga tale condizione e purché non siano, in ogni caso, locati. 

     

A partire dal 01/01/2016, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), inoltre, l'IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

 

  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica

  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO ALIQUOTE IMU 2019

 

ALIQUOTE IMU 2019:

 La Deliberazione di Consiglio Comunale numero 45 del 20/12/2018 ha confermato le aliquote già deliberate per l'anno 2018.

Di seguito si propone un riepilogo delle aliquote IMU deliberate dal Comune di Guastalla.

 

 

TIPOLOGIA D'IMMOBILE

ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE

RISERVA

ALLO STATO

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze

4,9 x mille

 

Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado in linea retta e pertinenze*

7,6 x mille

 

Fabbricati ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze (compresi fabbricati vuoti, locati e a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero che non rientrano nei casi di esenzione, quelli regolarmente assegnati dagli ex IACP)**

9 x mille

 

Immobili (fabbricati, terreni ed aree edificabili) diversi dai precedenti

8,6 x mille

 

Aliquota ordinaria per immobili di categoria "D" non rurali strumentali

8,6 x mille

7,6 x mille

 

 

* ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL I° GRADO IN LINEA RETTA E PERTINENZE:

Aliquota 7,6 x mille: applicabile agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (massimo 3, una per tipo C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi abbia la propria residenza anagrafica e che vi dimori abitualmente. La dichiarazione di sussistenza dei requisiti andrà presentata compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2019 e, in assenza di variazioni, rimarrà valida anche per gli anni successivi.

ATTENZIONE: La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha inoltre previsto, dal 1/1/2016, un'Aliquota pari 7,6 x mille con base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che:

  • il comodatario vi abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente

  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato

  • il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia (oltre eventualmente alla propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9)

  • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU, su modello di cui all'art. 9, c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

**FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO, ai sensi dell'art. 2 comma 3 e art. 5 comma 1, L. 431 del 9/12/1998 o CONCORDATO dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015. Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2019.


 

DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00

IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.

 

IMMOBILI INAGIBILI DA SISMA: CONFERMATA ESENZIONE FINO AL 31/12/2019

art.1, comma 722,  L. 27 dicembre 2017, n.205

 “Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».".

 

TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMU 2019:

ACCONTO 2019: da versare entro il 17/06/2019.

SALDO 2019: da versare entro il 16/12/2019.

 

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il versamento del tributo va effettuato tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912: IMU abitazione principale Comune (solo per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato 
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune 

Il codice catastale del comune di Guastalla da indicare nell'F24 è E253.

Come si calcola la base imponibile IMU


 

VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL CALCOLO IMU 2019

Con deliberazione n. 109 del 10/11/2015 sono stati stabiliti i valori di riferimento per le aree fabbricabili situate nel Comune di Guastalla ai fini del calcolo dell'imposta IMU.

 

 

CALCOLO IUC 2019

 

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU

Normativa specifica IMU in vigore dal 01/01/2014

D.Lgs. 504/1992 (solo per gli articoli espressamente richiamati per l'IMU) 

Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 18/05/2012

TERREMOTO MAGGIO 2012 - Riflessi sull'IMU

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

MODULISTICA:

Dichiarazìone IMU - modello e istruzioni 

Dichiarazione IMU-TASI enti non commerciali
 

Dichiarazione Inagibilità/Inabitabilità

Dichiarazione Comodato d'uso gratuito 

Cessazione comodato d'uso gratuito

 

 

Dichiarazione locazione a canone concordato o concertato


Versamento con F24 - Modello e Istruzioni per la compilazione 

Versamento per italiani residenti all'estero 

Richiesta Rimborso IMU 

 

Comunicazione di versamento dell’imposta municipale propria (Imu) per conto di contitolari

 

Accordo territoriale del 2004

 

 

LINK UTILI:

CALCOLO IMU ON LINE  

DICHIARAZIONE IMU on line (software Anutel) 

 

Delibera 109/2015 - valori aree fabbricabili 2015

IMU 2017 Comune di Guastalla

 

IMU 2016 Comune di Guastalla