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NOVITA' 2022 INAGIBILI DA SISMA 2012

Dal 01/01/2022 l'IMU è dovuta con l'abbattimento del 50% come immobili inagibili, non è necessario presentare alcuna dichiarazione aggiuntiva.

 

                                                                           IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C.16 del 18/02/2020)


                                                                                                                     Anno 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 (commi da 739 a 783).

 Le aliquote relative all'anno 2022 sono state deliberate dal Consiglio Comunale nella deliberazione num. 8 del 30/03/2022 .

TIPOLOGIA D'IMMOBILE

ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE

RISERVA

ALLO STATO

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze

4,9 x mille

 

Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado in linea retta e pertinenze*

7,6 x mille

 

Fabbricati ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze (compresi fabbricati vuoti, locati e a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero che non rientrano nei casi di esenzione, quelli regolarmente assegnati dagli ex IACP)**

9 x mille

 

Immobili (fabbricati, terreni ed aree edificabili) diversi dai precedenti

8,6 x mille

 

Aliquota ordinaria per immobili di categoria "D" non rurali strumentali

8,6 x mille

7,6 x mille

Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille  
Fabbricati di proprietà di imprese costruttrici destinati alla vendita 0,0 per mille  

 

* ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL I° GRADO IN LINEA RETTA E PERTINENZE:

Aliquota 7,6 x mille: applicabile agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (massimo 3, una per tipo C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi abbia la propria residenza anagrafica e che vi dimori abitualmente. La dichiarazione di sussistenza dei requisiti andrà presentata compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 30/06/2023 e, in assenza di variazioni, rimarrà valida anche per gli anni successivi.

ATTENZIONE: La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha inoltre previsto, dal 1/1/2016, un'Aliquota pari 7,6 x mille con base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che:

  • il comodatario vi abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente

  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato

  • il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia (oltre eventualmente alla propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9)

  • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU, su modello di cui all'art. 9, c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

**FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO, ai sensi dell'art. 2 comma 3 e art. 5 comma 1, L. 431 del 9/12/1998 o CONCORDATO dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015. Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 30/06/2023.
 

DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00

IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.

 

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2022

 

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2022

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.

 

Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

 

NUOVO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DELIBERA C.C. NUM. 21 DEL 23/09/2020

 

Per effettuare il calcolo IMU:

CALCOLATORE ANUTEL 2022

 

MINI GUIDA NUOVA IMU

 

La Dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.

 

Il termine ultimo per la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU 2022 è il 30/06/2023.

E' possibile inviare la dichiarazione tramite email: tributi@comune.guastalla.re.it o PEC guastalla@cert.provincia.re.it oppure consegnarla all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico ) che RICEVE IL PUBBLICO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO  DA FISSARE CON EMAIL urp@comune.guastalla.re.it O NUMERO VERDE 800 305 950. 

 

COMUNICAZIONI PER USUFRUIRE DI ALIQUOTE AGEVOLATE

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate deliberate dal Consiglio Comunale, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi.

La fruizione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.

La comunicazioni presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati. Le Comunicazioni per le aliquote agevolate sono da presentare, a pena di decadenza dell’agevolazione, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione.

Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono persi i requisiti.

Per il momento ricevibili solo tramite email: tributi@comune.guastalla.re.it o PEC guastalla@cert.provincia.re.it

 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.

 

Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta dovuta:

Codice comune: E253

  • 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A9 relative pertinenze

  • 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo se fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)

  • 3914: IMU terreni agricoli

  • 3916: IMU aree fabbricabili

  • 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)

  • 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10) quota Stato

  • 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10) quota Comune

  • 3939: IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - Comune (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29/E del 29 maggio 2020)

    Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 12 di imposta annua.

 

AREE FABBRICABILI

Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 31/05/2022:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI CHE PER EFFETTO DELLA LR 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO", NON POSSONO PIU' ESSERE ATTUATE

 

INAGIBILI DA SISMA 2012

Dal 01/01/2022 l'IMU è dovuta con l'abbattimento del 50% come immobili inagibili, non è necessario presentare alcuna dichiarazione aggiuntiva.

 

ESENZIONE IMU "IMMOBILI BENE MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) .

A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

 

AIRE (pensionati residenti all'estero)

Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021

"Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge  30  dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al  comma
49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro.  Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva  di  3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022."

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

 

MINI GUIDA NUOVA IMU

 

 

Come si calcola la base imponibile IMU

 

CALCOLATORE ANUTEL 2022

 

 

E' possibile inviare la dichiarazione tramite email: tributi@comune.guastalla.re.it o PEC guastalla@cert.provincia.re.it oppure consegnarla all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico ) che RICEVE IL PUBBLICO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO  DA FISSARE CON EMAIL urp@comune.guastalla.re.it O NUMERO VERDE 800 305 950. 

 

 

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU

Normativa specifica IMU in vigore dal 01/01/2014

D.Lgs. 504/1992 (solo per gli articoli espressamente richiamati per l'IMU) 

Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 18/05/2012

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

MODULISTICA:

Dichiarazìone IMU - modello e istruzioni 

Dichiarazione IMU-TASI enti non commerciali

Dichiarazione Inagibilità/Inabitabilità

Dichiarazione Comodato d'uso gratuito 

Cessazione comodato d'uso gratuito

Dichiarazione locazione a canone concordato o concertato

Cessazione locazione a canone concordato o concertato


Versamento con F24 - Modello e Istruzioni per la compilazione 

Versamento per italiani residenti all'estero 

Richiesta Rimborso IMU 

 

Comunicazione di versamento dell’imposta municipale propria (Imu) per conto di contitolari

 

Accordo territoriale del 2004

 

 

LINK UTILI:

CALCOLO IMU ON LINE  

DICHIARAZIONE IMU on line (software Anutel) 

 

Delibera 109/2015 - valori aree fabbricabili 2015

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